Art. 23

Relazione annuale di attività consolidata

In vigore dal 13 mar 2019
Relazione annuale di attività consolidata 1.   L'ordinatore rende conto annualmente al consiglio di amministrazione dell'esercizio delle sue funzioni per l'anno N-1 mediante una relazione annuale di attività consolidata contenente: a) informazioni riguardanti: i) il conseguimento degli obiettivi e dei risultati fissati nel programma di lavoro annuale di cui all' mediante relazioni sugli indicatori di performance; ii) l'attuazione del programma di lavoro annuale dell'organismo di PPP, l'esecuzione del bilancio e le risorse umane; iii) la gestione organizzativa e l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa l'attuazione della strategia antifrode dell'organismo, un riepilogo del numero e del tipo di audit interni effettuati dal revisore interno, le capacità di revisione contabile interna, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a queste ultime e a quelle degli anni precedenti, di cui agli ; iv) le eventuali osservazioni della Corte dei conti e il seguito dato a tali osservazioni; v) gli accordi sul livello dei servizi conclusi conformemente all', paragrafo 2; b) una dichiarazione dell'ordinatore in cui egli afferma di avere la ragionevole certezza che, se non diversamente specificato nelle riserve collegate a determinati settori di entrate e spese: i) le informazioni figuranti nella relazione forniscono un quadro fedele della situazione reale; ii) le risorse destinate alle attività descritte nella relazione sono state utilizzate per la finalità prevista e conformemente al principio della sana gestione finanziaria; iii) le procedure di controllo predisposte offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti. 2.   La relazione annuale di attività consolidata illustra i risultati delle operazioni in riferimento agli obiettivi fissati e agli indicatori di performance, i rischi associati a dette operazioni, l'impiego delle risorse messe a disposizione e l'efficienza ed efficacia dei sistemi di controllo interno, compresa una valutazione globale dei costi e dei benefici dei controlli. La relazione annuale di attività consolidata è presentata per valutazione al consiglio di amministrazione. 3.   Entro il 1o luglio di ogni anno il consiglio di amministrazione trasmette alla Corte dei conti, alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio la relazione annuale di attività consolidata, accompagnata dalla sua valutazione. 4.   Ulteriori obblighi di informazione possono essere stabiliti dall'atto costitutivo in casi debitamente giustificati, in particolare se lo esige la natura del settore in cui opera l'organismo di PPP. 5.   Una volta valutata dal consiglio di amministrazione, la relazione annuale di attività è pubblicata sul sito web dell'organismo di PPP.
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