Art. 33

Esecuzione delle spese

In vigore dal 13 mar 2019
Esecuzione delle spese 1.   Per eseguire le spese, l'ordinatore assume impegni di bilancio e giuridici, convalida le spese, emette ordini di pagamento e pone in essere gli atti preliminari necessari per l'esecuzione degli stanziamenti. 2.   Tutte le spese sono oggetto di un impegno, di una convalida, dell'emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento. La convalida di una spesa è l'atto con cui l'ordinatore responsabile conferma un'operazione finanziaria. L'emissione dell'ordine di pagamento è l'atto con il quale l'ordinatore responsabile, previa verifica della disponibilità degli stanziamenti, dà al contabile l'istruzione di pagare l'importo della spesa di cui ha effettuato la convalida. 3.   Per qualsiasi misura da cui derivi una spesa a carico del bilancio dell'organismo di PPP, l'ordinatore responsabile assume un impegno di bilancio prima di contrarre un impegno giuridico nei confronti di terzi. 4.   Il programma di lavoro annuale dell'organismo di PPP contiene l'autorizzazione del consiglio di amministrazione per le spese operative del suddetto organismo relativamente alle attività cui si riferisce, purché gli elementi definiti nel presente paragrafo siano chiaramente identificati. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di performance. Esso comprende quanto segue: a) una descrizione delle attività da finanziare; b) l'indicazione dell'importo stanziato per ciascuna attività; c) informazioni sulla strategia globale per l'attuazione del programma affidato all'organismo di PPP; d) una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie; e) una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno, compresa la strategia antifrode, nella versione aggiornata più di recente, e un'indicazione delle misure volte a prevenire il ripetersi di casi di conflitti di interessi, irregolarità e frodi, in particolare se le carenze hanno determinato la formulazione di raccomandazioni essenziali comunicate a norma dell' o dell', paragrafo 6. L'organismo di PPP adotta il proprio programma di lavoro annuale per un determinato anno entro la fine dell'anno precedente. Il programma di lavoro annuale è pubblicato sul sito web dell'organismo di PPP. Qualsiasi modifica sostanziale del programma di lavoro annuale è adottata conformemente alla stessa procedura utilizzata per il programma di lavoro iniziale, secondo le disposizioni dell'atto costitutivo. Il consiglio di amministrazione può delegare all'ordinatore dell'organismo di PPP il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro.
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