Art. 28

Designazione, poteri e funzioni del revisore interno

In vigore dal 13 mar 2019
Designazione, poteri e funzioni del revisore interno 1.   L'organismo di PPP dispone di una funzione di audit interno, che viene esercitata nel rispetto delle pertinenti norme internazionali. 2.   La funzione di audit interno è esercitata dal revisore interno della Commissione. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile. 3.   Il revisore interno consiglia l'organismo di PPP riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo e formulando raccomandazioni mirate a migliorare le condizioni di esecuzione delle operazioni e a promuovere la sana gestione finanziaria. Il revisore interno è incaricato in particolare di quanto segue: a) verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi di gestione interna, nonché le prestazioni dei servizi nella realizzazione dei programmi e delle azioni in relazione ai rischi ad essi associati; b) valutare l'efficienza e l'efficacia dei sistemi di controllo e di audit interni relativi a ciascuna operazione di esecuzione del bilancio. 4.   Il revisore interno esercita le proprie funzioni in relazione a tutte le attività e a tutti i servizi dell'organismo di PPP. Il revisore interno può accedere integralmente e senza limiti a qualsiasi informazione necessaria per l'esercizio delle sue funzioni, all'occorrenza sul posto, sia negli Stati membri sia nei paesi terzi. 5.   Il revisore interno prende conoscenza della relazione annuale di attività consolidata dell'ordinatore, di cui all', e degli altri elementi di informazione individuati. 6.   Il revisore interno presenta al consiglio di amministrazione e al direttore una relazione con le sue constatazioni e raccomandazioni. L'organismo di PPP provvede a dare seguito alle raccomandazioni risultanti dagli audit. 7.   Il revisore interno riferisce inoltre nei seguenti casi: a) se non è stato dato seguito a rischi gravi e raccomandazioni essenziali; b) se vi sono ritardi significativi nell'attuazione delle raccomandazioni formulate in anni precedenti. Il consiglio di amministrazione e il direttore adottano le misure necessarie per assicurare un controllo periodico dell'attuazione delle raccomandazioni scaturite dagli audit. Il consiglio di amministrazione esamina le informazioni di cui all' e verifica se le raccomandazioni siano state attuate pienamente e tempestivamente. Ciascun organismo di PPP esamina se le raccomandazioni formulate nelle relazioni del proprio revisore interno possano essere oggetto di uno scambio di migliori prassi con gli altri organismi di PPP. 8.   L'organismo di PPP comunica i dati di contatto del revisore interno a qualunque persona fisica o giuridica associata alle operazioni di spesa affinché possa contattare in forma riservata il revisore interno. 9.   Le relazioni e le constatazioni del revisore interno sono accessibili al pubblico solo dopo la convalida da parte del revisore interno delle misure adottate per la loro attuazione.
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