Art. 26

Responsabilità degli agenti finanziari

In vigore dal 13 mar 2019
Responsabilità degli agenti finanziari 1.   Gli articoli da 18 a 27 fanno salva l'eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti concernenti la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e la lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari dell'Unione o degli Stati membri. 2.   L'ordinatore e il contabile sono responsabili sotto il profilo disciplinare e patrimoniale conformemente allo statuto. In caso di attività illecita, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'organismo di PPP o dei suoi membri, sono adite le autorità e le istanze designate dalla legislazione vigente, in particolare l'OLAF. 3.   Ogni membro del personale può essere chiamato a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dall'organismo di PPP per colpa personale grave del membro del personale nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. La decisione motivata viene presa dall'autorità che ha il potere di nomina, previo adempimento delle formalità prescritte in materia disciplinare dalla legislazione vigente.
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