Art. 24
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
In vigore dal 13 mar 2019
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. Qualora un membro del personale partecipante alla gestione finanziaria e al controllo delle operazioni ritenga irregolare o contraria ai principi della sana gestione finanziaria o alle regole deontologiche che è tenuto ad osservare una decisione la cui applicazione o accettazione gli sia imposta dal suo superiore, tale membro del personale ne informa il direttore, il quale risponde per iscritto se l'informazione gli è stata trasmessa per iscritto. In caso d'inerzia del direttore entro un termine congruo in considerazione delle circostanze specifiche e in ogni caso entro un mese, o qualora il direttore confermi la decisione o l'istruzione iniziale e il membro del personale consideri tale conferma insufficiente rispetto alla sua preoccupazione, il membro del personale ne informa per iscritto l'istanza pertinente di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e il consiglio di amministrazione.
2. In caso di attività illecite, di frode o di corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, dell'organismo di PPP o dei suoi membri, il membro del personale o altro agente, compresi gli esperti nazionali distaccati presso l'organismo di PPP, informa il suo superiore gerarchico, il direttore o il consiglio di amministrazione dell'organismo di PPP o, per quanto riguarda gli interessi dell'Unione o dell'organismo di PPP, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode o la Procura europea. I contratti conclusi con revisori esterni che sottopongono ad audit la gestione finanziaria dell'organismo di PPP prevedono, per il revisore esterno, l'obbligo di informare il direttore o, in caso di possibile coinvolgimento di quest'ultimo, il consiglio di amministrazione in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possano ledere gli interessi dell'Unione, dell'organismo di PPP o dei suoi membri.
Storico versioni
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