Art. 22

Controlli ex post

In vigore dal 13 mar 2019
Controlli ex post 1.   L'ordinatore può predisporre controlli ex post per individuare e correggere gli errori e le irregolarità o le operazioni dopo la loro autorizzazione. Tali controlli possono essere organizzati come controlli a campione in funzione del rischio, tenendo conto dei risultati dei controlli precedenti, nonché del rapporto costi-benefici e della performance. I controlli ex post possono essere svolti su base documentale e, se necessario, sul posto. 2.   I controlli ex post sono svolti da personale diverso da quello responsabile dei controlli ex ante. Il personale responsabile dei controlli ex post non è subordinato al personale responsabile dei controlli ex ante. Gli ordinatori e i membri del personale responsabili dell'esecuzione del bilancio dispongono delle necessarie competenze professionali.
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