Art. 20
Poteri e funzioni dell'ordinatore
In vigore dal 13 mar 2019
Poteri e funzioni dell'ordinatore
1. Il bilancio dell'organismo di PPP è eseguito dal direttore nei servizi posti sotto la sua autorità.
2. Al fine di agevolare l'esecuzione dei loro stanziamenti, gli organismi di PPP possono concludere gli accordi sul livello dei servizi di cui all' del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
3. Nella misura in cui ciò si riveli indispensabile possono essere affidati, mediante contratto, a entità esterne di diritto privato compiti di perizia tecnica e compiti amministrativi, preparatori o accessori che non comportano attribuzioni di servizio pubblico né l'esercizio di poteri di apprezzamento discrezionale.
4. Il direttore pone in atto la struttura organizzativa e i sistemi di controllo interno adeguati all'esecuzione delle funzioni di direttore, conformemente alle norme minime o ai principi adottati dal consiglio di amministrazione, sulla base del quadro di controllo interno stabilito dalla Commissione per i propri servizi e tenendo conto dei rischi inerenti alle caratteristiche della gestione e alla natura delle azioni finanziate. L'istituzione della struttura e dei sistemi in questione si fonda su un'analisi globale dei rischi che tiene conto del loro rapporto costi-benefici e della performance.
Il direttore può introdurre, nell'ambito dei suoi servizi, una funzione di perizia tecnica e di consulenza per assisterlo nel controllo dei rischi connessi alle sue attività.
5. Il direttore istituisce sistemi cartacei o elettronici per la conservazione dei documenti giustificativi originali relativi all'esecuzione del bilancio. Tali documenti sono conservati per un periodo di almeno cinque anni dalla data di concessione del discarico da parte del Parlamento europeo per l'esercizio finanziario al quale i documenti si riferiscono. I dati personali contenuti nei documenti giustificativi sono, se possibile, cancellati quando non sono necessari ai fini di controllo o di audit. Alla conservazione dei dati si applica l'articolo 88 del regolamento (UE) 2018/1725.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:887:oj#art-20