Art. 18
Separazione delle funzioni
In vigore dal 13 mar 2019
Separazione delle funzioni
1. Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e incompatibili.
2. Ciascun organismo di PPP mette a disposizione di ciascun agente finanziario le risorse necessarie all'assolvimento dei suoi compiti e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio mansioni, diritti e obblighi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:887:oj#art-18