Art. 18

Separazione delle funzioni

In vigore dal 13 mar 2019
Separazione delle funzioni 1.   Le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e incompatibili. 2.   Ciascun organismo di PPP mette a disposizione di ciascun agente finanziario le risorse necessarie all'assolvimento dei suoi compiti e una carta delle funzioni che descrive in dettaglio mansioni, diritti e obblighi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2019:887:oj#art-18

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo