Art. 16
Stato di previsione delle entrate e delle spese
In vigore dal 13 mar 2019
Stato di previsione delle entrate e delle spese
1. Entro il 31 gennaio dell'anno che precede quello dell'esecuzione del suo bilancio, l'organismo di PPP trasmette alla Commissione e agli altri membri uno stato di previsione delle proprie entrate e spese e gli orientamenti generali che le giustificano, unitamente al suo progetto di programma di lavoro annuale di cui all', paragrafo 4. Esso è adottato dal consiglio di amministrazione conformemente alla procedura prevista dall'atto costitutivo dell'organismo di PPP.
2. Lo stato di previsione delle entrate e delle spese dell'organismo di PPP comprende:
a)
una stima del numero di posti permanenti e temporanei, per gruppo di funzioni e per grado, nonché degli agenti contrattuali e degli esperti nazionali distaccati espressi in equivalenti a tempo pieno, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio;
b)
in caso di variazione dell'organico, la giustificazione motivata della richiesta di nuovi posti;
c)
una previsione trimestrale di tesoreria dei pagamenti e delle riscossioni;
d)
informazioni sui progressi compiuti nella realizzazione di tutti gli obiettivi perseguiti;
e)
gli obiettivi stabiliti per l'esercizio cui si riferisce lo stato di previsione, con l'indicazione delle eventuali esigenze specifiche di bilancio destinate alla realizzazione di tali obiettivi;
f)
i costi amministrativi e il bilancio eseguito dell'organismo di PPP nel corso dell'esercizio precedente;
g)
l'importo dei contributi finanziari versati dai membri nell'esercizio N-1 e il valore dei contributi in natura dei membri diversi dall'Unione;
h)
informazioni sugli stanziamenti inutilizzati che sono iscritti nello stato di previsione delle entrate e delle spese per esercizio, conformemente all', paragrafo 5.
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