Art. 14
Controllo interno dell'esecuzione del bilancio
In vigore dal 13 mar 2019
Controllo interno dell'esecuzione del bilancio
1. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, il bilancio dell'organismo di PPP è eseguito secondo il principio del controllo interno efficace ed efficiente.
2. Ai fini dell'esecuzione del bilancio dell'organismo di PPP, il controllo interno si applica a tutti i livelli di gestione ed è concepito per fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a)
efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;
b)
affidabilità delle relazioni;
c)
salvaguardia degli attivi e informazione;
d)
prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;
e)
adeguata gestione dei rischi connessi alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, tenendo conto del carattere pluriennale dei programmi, nonché della natura dei pagamenti in questione.
3. Un controllo interno efficace ed efficiente si basa sulle migliori pratiche internazionali e sul quadro di controllo interno definito dalla Commissione per i propri servizi e comprende, in particolare, gli elementi di cui all', paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Storico versioni
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