Art. 12
Principio della specializzazione
In vigore dal 13 mar 2019
Principio della specializzazione
1. Gli stanziamenti sono specificati almeno per titoli e per capitoli.
2. Il direttore può procedere a storni di stanziamenti:
a)
da titolo a titolo, fino a un massimo del 10 % degli stanziamenti dell'esercizio iscritti alla linea dalla quale viene effettuato lo storno;
b)
da capitolo a capitolo e all'interno di ciascun capitolo, senza limiti.
3. Oltre i limiti di cui al paragrafo 2, il direttore può proporre al consiglio di amministrazione storni di stanziamenti da titolo a titolo. Il consiglio di amministrazione dispone di tre settimane per opporsi agli storni proposti. Trascorso tale termine gli storni proposti sono considerati adottati.
4. Il direttore informa al più presto il consiglio di amministrazione di tutti gli storni effettuati a norma del paragrafo 2.
Storico versioni
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