Art. 13
Principio della sana gestione finanziaria e performance
In vigore dal 13 mar 2019
Principio della sana gestione finanziaria e performance
1. Gli stanziamenti sono utilizzati in conformità al principio della sana gestione finanziaria e sono pertanto eseguiti nel rispetto dei seguenti principi:
a)
il principio dell'economia, in base al quale le risorse impiegate dall'organismo di PPP nella realizzazione delle proprie attività sono messe a disposizione in tempo utile, nella quantità e qualità appropriate e al prezzo migliore;
b)
il principio dell'efficienza, in base al quale deve essere ricercato il miglior rapporto tra le risorse impiegate, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
c)
il principio dell'efficacia, che determina in quale misura gli obiettivi perseguiti sono raggiunti mediante le attività intraprese.
2. Conformemente al principio della sana gestione finanziaria, l'esecuzione degli stanziamenti è orientata alla performance e a tale scopo:
a)
gli obiettivi delle attività sono stabiliti ex ante;
b)
i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi sono verificati mediante indicatori di performance;
c)
i progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi e i problemi riscontrati in questo contesto sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all', paragrafo 2, lettera d), e all', paragrafo 2.
3. Ove appropriato sono stabiliti, per tutti i settori contemplati dal bilancio dell'organismo di PPP obiettivi specifici, misurabili, attuabili, pertinenti e temporalmente definiti di cui ai paragrafi 1 e 2 e indicatori pertinenti, accettati, credibili, semplici e solidi. Il direttore trasmette ogni anno al consiglio di amministrazione informazioni sugli indicatori al più tardi in occasione della trasmissione dei documenti che accompagnano il progetto di bilancio dell'organismo di PPP.
4. A meno che l'atto costitutivo non preveda valutazioni da parte della Commissione, l'organismo di PPP, al fine di migliorare il processo decisionale, effettua valutazioni, anche retrospettive, che sono proporzionate agli obiettivi e alla spesa. I risultati delle valutazioni sono trasmessi al consiglio di amministrazione.
5. Le valutazioni retrospettive analizzano la performance dell'attività, anche per quanto riguarda aspetti quali l'efficacia, l'efficienza, la coerenza, la pertinenza e il valore aggiunto dell'UE. Le valutazioni retrospettive sono basate sulle informazioni generate dalle modalità di sorveglianza e dagli indicatori stabiliti per l'azione interessata. Esse sono effettuate almeno una volta durante ogni quadro finanziario pluriennale e, se possibile, in tempo utile affinché si possa tenere conto delle relative conclusioni nelle valutazioni ex ante o nelle valutazioni d'impatto che sostengono la preparazione dei programmi e delle attività collegati.
Storico versioni
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