Art. 15

Principio della trasparenza

In vigore dal 13 mar 2019
Principio della trasparenza 1.   Il bilancio dell'organismo di PPP è formato, eseguito ed è oggetto di rendiconto conformemente al principio della trasparenza. 2.   Il bilancio dell'organismo di PPP, compresa la tabella dell'organico, e i bilanci rettificativi, quali adottati, inclusi eventuali adeguamenti previsti all', paragrafo 1, sono pubblicati sul sito Internet dell'organismo di PPP entro quattro settimane dalla loro adozione e sono trasmessi alla Commissione e alla Corte dei conti. 3.   A norma dell' del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, secondo una presentazione standardizzata e fatte salve le eventuali procedure specifiche previste nell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP, quest'ultimo pubblica sul proprio sito web, non oltre il 30 giugno successivo all'esercizio in cui i fondi sono stati giuridicamente impegnati, informazioni sui destinatari di fondi finanziati dal proprio bilancio, compresi gli esperti assunti conformemente all' del presente regolamento. Le informazioni pubblicate devono essere facilmente accessibili, chiare ed esaurienti. Tali informazioni sono messe a disposizione nel debito rispetto dei requisiti in materia di riservatezza e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda la protezione dei dati personali prevista dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).
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