Art. 44

Esperti

In vigore dal 13 mar 2019
Esperti 1.   Le disposizioni dell'articolo 237 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 si applicano mutatis mutandis alla selezione di esperti, fatte salve le eventuali procedure specifiche previste nell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP. L'organismo di PPP può utilizzare gli elenchi redatti dalla Commissione o da altri organismi dell'Unione o organismi di PPP. L'organismo di PPP può, se lo ritiene opportuno e in casi debitamente motivati, selezionare qualsiasi individuo dotato delle competenze adeguate anche se non figura nei suddetti elenchi. 2.   Agli esperti non retribuiti si applica mutatis mutandis l'articolo 238 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
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