Art. 45

Sovvenzioni

In vigore dal 13 mar 2019
Sovvenzioni 1.   Per quanto riguarda le sovvenzioni, si applicano le disposizioni del titolo VIII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche dell'atto costitutivo o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP. 2.   L'organismo di PPP utilizza le somme forfettarie, i costi unitari o i finanziamenti a tasso fisso pertinenti, autorizzati a norma dell'articolo 181, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, mediante decisione dell'ordinatore della Commissione responsabile del programma la cui attuazione è affidata all'organismo di PPP. In mancanza di tale decisione, l'organismo di PPP può presentare all'ordinatore responsabile della Commissione una proposta da adottare corredata di una motivazione dettagliata a sostegno della sua proposta. La proposta di decisione è conforme all'articolo 181, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'ordinatore responsabile della Commissione notifica all'organismo di PPP la propria decisione di adottare o di respingere la proposta precisandone i motivi. L'ordinatore responsabile della Commissione può adottare la decisione proposta con modifiche per garantire la conformità all'articolo 181, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
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