Art. 46
Premi
In vigore dal 13 mar 2019
Premi
1. Per quanto riguarda i premi, si applicano le disposizioni del titolo IX del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, fatti salvi il paragrafo 2 del presente articolo e le eventuali disposizioni specifiche dell'atto costitutivo o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.
2. Possono essere pubblicati concorsi a premi con un valore unitario pari o superiore a 1 000 000 EUR solo se essi sono menzionati nel programma di lavoro annuale di cui all', paragrafo 4, e dopo aver informato di tali premi la Commissione, che procede a trasmettere tali informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all'articolo 206, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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