Art. 43
Appalti
In vigore dal 13 mar 2019
Appalti
1. Per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti, si applicano le disposizioni del titolo VII del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, fatti salvi i paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e le eventuali disposizioni specifiche dell'atto costitutivo o dell'atto di base del programma di cui si affida l'attuazione all'organismo di PPP.
2. Per gli appalti il cui valore è compreso tra 60 000 EUR e le soglie di cui all'articolo 175 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 possono essere utilizzate le procedure stabilite all'allegato I, capo 1, sezione 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per gli appalti di valore non superiore a 60 000 EUR.
3. L'organismo di PPP può chiedere di essere associato, in qualità di amministrazione aggiudicatrice, all'aggiudicazione di appalti della Commissione o di appalti interistituzionali, nonché all'aggiudicazione di appalti di altri organismi dell'Unione o organismi di PPP.
4. L'organismo di PPP può concludere un accordo sul livello dei servizi di cui all', paragrafo 2, senza ricorrere a una procedura di appalto pubblico.
L'organismo di PPP può concludere un contratto con i propri membri diversi dall'Unione senza ricorrere a una procedura di appalto pubblico per quanto riguarda la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori che tali membri effettuano direttamente senza ricorrere a terzi.
La fornitura di beni, la prestazione di servizi o l'esecuzione di lavori di cui al primo e secondo comma non sono considerati parte del contributo dei membri al bilancio dell'organismo di PPP.
5. L'organismo di PPP può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con le amministrazioni aggiudicatrici dello Stato membro ospitante per coprire le proprie necessità amministrative o con le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri, degli Stati dell'Associazione europea di libero scambio o dei paesi candidati all'adesione all'Unione che vi partecipano in qualità di membri. In tali casi si applica mutatis mutandis l'articolo 165 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
L'organismo di PPP può ricorrere a procedure di aggiudicazione congiunte con i propri membri privati o con le amministrazioni aggiudicatrici dei paesi partecipanti ai programmi dell'Unione che fanno parte di tale organismo in qualità di membri. In tali casi si applica mutatis mutandis l'articolo 165 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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