Art. 10

Principio dell'universalità

In vigore dal 13 mar 2019
Principio dell'universalità 1.   Fatto salvo il paragrafo 2, l'insieme delle entrate copre l'insieme degli stanziamenti di pagamento. Tutte le entrate e le spese sono iscritte senza compensazione fra di esse, fatte salve eventuali disposizioni specifiche delle regole finanziarie dell'organismo di PPP che prevedono che possano essere effettuate alcune detrazioni dalle richieste di pagamento, che in tale caso sono registrate come pagamenti dell'importo netto. 2.   Le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati, sono destinate a finanziare spese determinate. 3.   Il direttore può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore dell'organismo di PPP, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati. L'accettazione di liberalità che potrebbero comportare un onere finanziario significativo è soggetta all'autorizzazione preliminare del consiglio di amministrazione, il quale si pronuncia entro due mesi a decorrere dalla data in cui la domanda gli è stata presentata. Se il consiglio di amministrazione non si pronuncia entro tale termine, la liberalità si considera accettata. L'importo oltre il quale l'onere finanziario è considerato significativo è stabilito mediante decisione del consiglio di amministrazione.
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