Art. 8

Principio del pareggio

In vigore dal 13 mar 2019
Principio del pareggio 1.   Entrate e stanziamenti di pagamento risultano in pareggio. 2.   Gli stanziamenti di impegno non superano il contributo annuale corrispondente dell'Unione quale definito nell'accordo relativo al trasferimento annuale di fondi stipulato con la Commissione, maggiorato dei contributi annuali dei membri diversi dall'Unione, delle eventuali altre entrate di cui all' e dell'importo degli stanziamenti inutilizzati di cui all', paragrafo 5. 3.   L'organismo di PPP non può sottoscrivere prestiti entro il quadro del suo bilancio. 4.   Se il risultato dell'esercizio è positivo, è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo fra le entrate. Se il risultato dell'esercizio è negativo, è iscritto nel bilancio dell'esercizio successivo fra gli stanziamenti di pagamento.
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