Art. 7
Impegno di stanziamenti
In vigore dal 13 mar 2019
Impegno di stanziamenti
1. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio possono essere impegnati con decorrenza di effetti dal 1o gennaio, una volta che il bilancio dell'organismo di PPP è stato definitivamente adottato.
2. A partire dal 15 ottobre dell'esercizio le spese correnti di natura amministrativa possono essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo, a condizione che tali spese siano state approvate nell'ultimo bilancio dell'organismo di PPP regolarmente adottato, e solo entro i limiti di un quarto del totale degli stanziamenti corrispondenti decisi dal consiglio di amministrazione per l'esercizio in corso.
Storico versioni
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