Art. 5

Principi dell'unità e della verità del bilancio

In vigore dal 13 mar 2019
Principi dell'unità e della verità del bilancio 1.   Tutte le entrate e tutte le spese sono imputate a una linea del bilancio dell'organismo di PPP. 2.   Nessuna spesa può essere impegnata né autorizzata in eccedenza rispetto agli stanziamenti autorizzati dal bilancio dell'organismo di PPP. 3.   Uno stanziamento può essere iscritto nel bilancio dell'organismo di PPP solo se corrisponde a una spesa ritenuta necessaria. 4.   Gli interessi generati dai versamenti di prefinanziamenti effettuati a titolo del bilancio dell'organismo di PPP non sono dovuti a quest'ultimo.
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