Art. 19
Esecuzione del bilancio in conformità al principio della sana gestione finanziaria
In vigore dal 13 mar 2019
Esecuzione del bilancio in conformità al principio della sana gestione finanziaria
1. Le funzioni di ordinatore sono esercitate dal direttore. Il direttore esegue il bilancio in entrate e in spese dell'organismo di PPP conformemente alle regole finanziarie di detto organismo e al principio della sana gestione finanziaria, anche assicurando la rendicontazione sulla performance, sotto la sua responsabilità ed entro i limiti degli stanziamenti autorizzati. Il direttore è responsabile di garantire il rispetto dei requisiti di legittimità, regolarità e parità di trattamento dei destinatari dei fondi dell'Unione.
Fatte salve le responsabilità dell'ordinatore in merito alla prevenzione e individuazione delle frodi e irregolarità, l'organismo di PPP partecipa alle attività di prevenzione delle frodi dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).
2. Il direttore può delegare i poteri di esecuzione del bilancio al personale dell'organismo di PPP soggetto allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione, stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (11) («statuto»), se detto statuto si applica al personale dell'organismo di PPP, conformemente alle condizioni stabilite dal regolamento finanziario dell'organismo di PPP. I delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.
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