Art. 30
Creazione di una struttura di audit interno
In vigore dal 13 mar 2019
Creazione di una struttura di audit interno
1. Il consiglio di amministrazione può creare, tenendo conto del rapporto costi-benefici e del valore aggiunto, una struttura di audit interno che svolge le proprie funzioni nel rispetto delle pertinenti norme internazionali.
Il mandato, l'autorità e la responsabilità della struttura di audit interno sono stabiliti nella carta di audit interno e sono sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione.
Il piano annuale della struttura di audit interno è elaborato dal responsabile di tale struttura tenendo conto, tra l'altro, della valutazione effettuata dal direttore circa il rischio nell'organismo di PPP.
Il piano annuale di audit interno è esaminato e approvato dal consiglio di amministrazione.
La struttura di audit interno presenta al consiglio di amministrazione e al direttore le sue constatazioni e raccomandazioni.
Se la struttura di audit interno di un singolo organismo di PPP non presenta un rapporto costi-benefici favorevole o non è in grado di rispettare le norme internazionali, tale organismo può decidere di condividere una struttura di audit interno con altri organismi di PPP che operano nello stesso settore.
In tali casi il consiglio di amministrazione degli organismi di PPP in questione stabilisce le modalità pratiche della struttura di audit interno condivisa.
I soggetti dell'audit interno collaborano efficacemente scambiandosi informazioni e relazioni di audit o, se del caso, stilando valutazioni comuni del rischio e svolgendo audit congiunti.
2. Il consiglio di amministrazione e il direttore adottano le misure necessarie per assicurare un controllo periodico dell'attuazione delle raccomandazioni della struttura di audit interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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