Art. 32
Contributo dei membri
In vigore dal 13 mar 2019
Contributo dei membri
1. L'organismo di PPP presenta ai suoi membri, alle condizioni e con la frequenza stabilite nell'atto costitutivo o convenute con tali membri, richieste di pagamento integrale o parziale del loro contributo.
2. I fondi versati all'organismo di PPP dai suoi membri a titolo di contributo producono interessi a vantaggio del bilancio dell'organismo di PPP.
3. I membri sostengono le spese derivanti dal loro contributo ai costi amministrativi dell'organismo di PPP. I soggetti che beneficiano di finanziamenti forniti dall'organismo di PPP senza essere membri o entità costitutive dei membri di tale organismo non contribuiscono a tali costi in alcun modo, né direttamente né indirettamente. In particolare, tali soggetti beneficiari non sono invitati né sollecitati a contribuire ai costi amministrativi dell'organismo di PPP quando partecipano a progetti cofinanziati dall'organismo di PPP.
Storico versioni
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