Art. 29
Indipendenza del revisore interno
In vigore dal 13 mar 2019
Indipendenza del revisore interno
1. Il revisore interno gode di totale indipendenza nello svolgimento dei propri audit. Regole particolari relative al revisore interno sono stabilite dalla Commissione in modo da garantire che il revisore interno eserciti le sue funzioni in totale indipendenza e in modo da definire la sua responsabilità.
2. Il revisore interno non può ricevere istruzioni né vedersi opporre alcun limite relativamente all'esercizio delle funzioni che, in virtù della sua designazione, gli sono assegnate a norma del regolamento finanziario.
Storico versioni
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