Art. 35
Forme dei contributi degli organismi di PPP
In vigore dal 13 mar 2019
Forme dei contributi degli organismi di PPP
1. I contributi degli organismi di PPP promuovono il conseguimento di un obiettivo strategico dell'Unione e dei risultati specificati e possono assumere una delle seguenti forme:
a)
finanziamenti non collegati ai costi delle operazioni pertinenti, in base:
i)
all'adempimento delle condizioni previste dalla normativa settoriale o da decisioni della Commissione; oppure
ii)
al conseguimento dei risultati misurato in riferimento agli obiettivi intermedi precedentemente fissati o mediante indicatori di performance;
b)
rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti;
c)
costi unitari, che coprono tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un importo per unità;
d)
somme forfettarie, che coprono in modo generale tutte o determinate categorie specifiche di costi ammissibili che sono chiaramente individuate in anticipo;
e)
finanziamenti a tasso fisso, che coprono categorie specifiche di costi ammissibili chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale;
f)
una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a e).
I contributi degli organismi di PPP che assumono le forme di cui al primo comma, lettera a), sono stabiliti in conformità all'articolo 181 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, alla normativa settoriale o a una decisione della Commissione. I contributi degli organismi di PPP che assumono le forme di cui al primo comma, lettere c), d) ed e), sono stabiliti in conformità all'articolo 181 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o alla normativa settoriale.
2. Nel determinare la forma appropriata del contributo si tiene conto quanto più possibile degli interessi e dei metodi contabili dei potenziali destinatari.
3. L'ordinatore responsabile riferisce sui finanziamenti non collegati ai costi ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettere a) e f), nella relazione annuale di attività consolidata di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:887:oj#art-35