Art. 12
Prescrizioni per le partite di prodotti composti
In vigore dal 4 mar 2019
Prescrizioni per le partite di prodotti composti
1. Le partite di prodotti composti indicati dai codici SA di cui alle voci 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1901, 1902, 1905, 2004, 2005, 2103, 2104, 2105 e 2106 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 entrano nell'Unione per essere immesse in commercio solo se ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nei prodotti composti è stato prodotto in stabilimenti situati in paesi terzi o loro regioni e autorizzati all'esportazione nell'Unione di tali prodotti trasformati di origine animale conformemente all', o in stabilimenti situati in Stati membri.
2. In attesa della redazione da parte della Commissione di un elenco specifico di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di prodotti composti, le partite di prodotti composti provenienti da paesi terzi o loro regioni possono entrare nell'Unione a condizione che siano conformi alle seguenti norme:
a)
i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che devono essere trasportati o conservati a temperature controllate sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di ciascun prodotto trasformato di origine animale contenuto nel prodotto finale, a norma delle decisioni 2007/777/CE, 2006/766/CE e 2011/163/UE della Commissione e dei regolamenti (UE) n. 605/2010 e (CE) n. 798/2008 (26) della Commissione;
b)
i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate contenenti un qualsiasi quantitativo di carni trasformate sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione dei prodotti a base di carne contenuti in tali prodotti composti a norma delle decisioni 2007/777/CE e 2011/163/UE della Commissione;
c)
i prodotti composti di cui al paragrafo 1 che non necessitano il trasporto o la conservazione a temperature controllate e che contengono prodotti trasformati di origine animale diversi dalle carni trasformate per i quali sono previsti i requisiti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 sono originari di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzata l'esportazione nell'Unione di prodotti a base di carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti a base di colostro, prodotti della pesca o ovoprodotti sulla base delle prescrizioni dell'Unione in materia di sanità pubblica e salute degli animali e che, per almeno uno di tali prodotti di origine animale, figurano in un elenco a norma delle decisioni 2007/777/CE e 2006/766/CE della Commissione e dei regolamenti (UE) n. 605/2010 e (CE) n. 798/2008 della Commissione, e nell'allegato della decisione 2011/163/UE della Commissione sulla base di un piano di sorveglianza dei residui approvato conformemente alla direttiva 96/23/CE.
Storico versioni
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