Art. 11
In vigore dal 4 mar 2019
1. Una nave può essere inclusa negli elenchi di stabilimenti di cui all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del regolamento (UE) 2017/625 a condizione che le autorità competenti del paese terzo di cui la nave batte bandiera e le autorità competenti di un altro paese terzo cui le autorità competenti del paese terzo di cui la nave batte bandiera hanno delegato la responsabilità dell'ispezione della nave interessata forniscano alla Commissione una comunicazione congiunta che attesti il rispetto di tutte e quattro le prescrizioni seguenti:
a)
entrambi i paesi terzi figurano nell'elenco di paesi terzi o loro regioni da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di prodotti della pesca, redatto conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625;
b)
tutti i prodotti della pesca provenienti dalla nave interessata e destinati a essere immessi in commercio nell'Unione sono sbarcati direttamente nel paese terzo cui il paese terzo di cui la nave batte bandiera ha delegato la responsabilità dell'ispezione della nave interessata;
c)
le autorità competenti delegate hanno ispezionato la nave e hanno dichiarato che essa rispetta le prescrizioni applicabili dell'Unione;
d)
le autorità competenti delegate hanno dichiarato che procederanno periodicamente a ispezionare la nave per garantire che essa continui a soddisfare le prescrizioni applicabili dell'Unione.
2. Una nave può essere inclusa negli elenchi di stabilimenti di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 sulla base di una comunicazione congiunta delle autorità competenti del paese terzo di cui la nave batte bandiera e delle autorità competenti di uno Stato membro cui le autorità competenti del paese terzo di cui la nave batte bandiera hanno delegato la responsabilità dell'ispezione della nave interessata se sono rispettate tutte e tre le prescrizioni seguenti:
a)
tutti i prodotti della pesca provenienti dalla nave interessata e destinati a essere immessi in commercio nell'Unione sono sbarcati direttamente in tale Stato membro;
b)
le autorità competenti di tale Stato membro hanno ispezionato la nave e hanno dichiarato che essa rispetta le prescrizioni applicabili dell'Unione;
c)
le autorità competenti di tale Stato membro hanno dichiarato che procederanno periodicamente a ispezionare la nave per garantire che essa continui a rispettare le prescrizioni applicabili dell'Unione.
3. Se le partite di prodotti della pesca entrano nell'Unione direttamente da una nave reefer, da una nave officina o da una nave congelatrice battente bandiera di un paese terzo, il certificato ufficiale di cui all', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (25) può essere firmato dal capitano.
Storico versioni
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