Art. 13
Certificati ufficiali
In vigore dal 4 mar 2019
Certificati ufficiali
1. Ogni partita dei seguenti prodotti entra nell'Unione solo se è accompagnata da un certificato ufficiale:
a)
prodotti di origine animale per cui sono stati stabiliti i codici NC di cui ai capitoli da 2 a 5, 15 e 16 e i codici SA di cui alle voci 1506, 1521, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 2102, 2103, 2105, 2106, 2202, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 3507, 3913, 4101, 4102, 4103, 4110 e 9602 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, se tali prodotti sono destinati al consumo umano;
b)
insetti vivi classificati con il codice NC 0106 49 00 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87;
c)
germogli e semi destinati alla produzione di germogli classificati con i seguenti codici SA: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90, 0713 10, 0713 33, 0712 34, 0712 35, 0713 39, 0713 40, 0712 50, 0712 60, 0713 90, 0910 99, 1201 10, 1201 90, 1207 50, 1207 99, 1209 10, 1209 21, 1209 91 o 1214 90 di cui all'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.
2. I certificati ufficiali di cui al paragrafo 1 attestano che i prodotti rispettano:
a)
le prescrizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 o disposizioni riconosciute come equivalenti a tali prescrizioni;
b)
le prescrizioni specifiche per l'ingresso nell'Unione di cui al presente regolamento.
3. I certificati ufficiali di cui al paragrafo 1 possono includere dettagli richiesti conformemente ad altre normative dell'Unione in materia di sanità pubblica e salute degli animali.
4. Il certificato ufficiale per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli di cui al paragrafo 1, lettera c), accompagnano la partita fino al raggiungimento della sua destinazione quale indicata sul certificato ufficiale. In caso di frazionamento della partita, ogni frazione della partita è accompagnata da una copia del certificato ufficiale.
Storico versioni
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