Art. 10
Prescrizioni speciali per i prodotti della pesca
In vigore dal 4 mar 2019
Prescrizioni speciali per i prodotti della pesca
Le partite di prodotti della pesca per cui sono stabiliti i codici NC di cui alle voci 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1504, 1516, 1603, 1604, 1605 o 2106 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 entrano nell'Unione per essere immesse in commercio solo se sono state ottenute o preparate, in ogni fase della produzione, in uno stabilimento a terra, in una nave officina o nave congelatrice, o sono state conservate in un deposito frigorifero o in una nave reefer che figurano in un elenco redatto e aggiornato conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 e pubblicato dalla Commissione.
Storico versioni
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