Art. 8

Prescrizioni per le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi

In vigore dal 4 mar 2019
Prescrizioni per le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi 1.   In deroga all', le partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi per cui sono stabiliti i codici NC di cui alla voce 0307 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87, entrano nell'Unione solo se provengono da zone di produzione di paesi terzi che figurano negli elenchi redatti dalle autorità competenti di tali paesi terzi conformemente all'articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 e pubblicati dalla Commissione. 2.   I prodotti seguenti possono entrare nell'Unione se provenienti da zone di produzione che non sono state classificate dalle autorità competenti del paese terzo conformemente all'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/625: a) pettinidi, a meno che i dati risultanti dai programmi di monitoraggio ufficiali istituiti dall'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 consentano alle autorità competenti di classificare i fondali, come stabilito nell'allegato III, sezione VII, capitolo IX, punto 2, del regolamento (CE) n. 853/2004; b) gasteropodi marini che non sono filtratori e oloturoidei che non sono filtratori.
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