Art. 6

Stabilimenti non soggetti alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1

In vigore dal 4 mar 2019
Stabilimenti non soggetti alle prescrizioni di cui all', paragrafo 1 Le prescrizioni di cui all' non si applicano agli stabilimenti che effettuano esclusivamente le seguenti attività: a) produzione primaria; b) operazioni di trasporto; c) magazzinaggio di prodotti di origine animale che non richiedono condizioni di conservazione a temperatura controllata; d) produzione di solfato di condroitina, acido ialuronico, altri prodotti di cartilagine idrolizzata, chitosano, glucosamina, caglio, colla di pesce e amminoacidi altamente raffinati di cui all'allegato III, sezione XVI, del regolamento (CE) n. 853/2004 e classificati con i codici NC di cui alle voci 2833, ex 3913, 2930, ex 2932, 3507 o 3503 dell'allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.
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