Art. 14
Attestato privato
In vigore dal 4 mar 2019
Attestato privato
1. Un attestato privato, preparato e firmato dall'operatore del settore alimentare importatore, accompagna le partite di prodotti composti di cui all', paragrafo 2, lettera c), a conferma che tali partite rispettano le prescrizioni applicabili di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625.
2. In deroga al paragrafo 1, per i prodotti esenti dai controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri, conformemente all'articolo 48, lettera h), del regolamento (UE) 2017/625, l'attestato privato accompagna i prodotti al momento dell'immissione in commercio.
3. L'attestato privato di cui al paragrafo 1 garantisce la tracciabilità della partita e contiene:
a)
informazioni relative allo speditore e al destinatario delle merci importate;
b)
l'elenco dei prodotti di origine vegetale e dei prodotti trasformati di origine animale contenuti nei prodotti composti, elencati in ordine decrescente di peso, come registrato al momento del loro impiego nella fabbricazione del prodotto composto;
c)
il numero di riconoscimento degli stabilimenti che fabbricano i prodotti trasformati di origine animale contenuti nel prodotto composto, come previsto dall', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 853/2004, indicato dall'operatore del settore alimentare importatore.
4. L'attestato privato di cui al paragrafo 1 certifica:
a)
che il paese terzo o la sua regione che produce il prodotto composto figura in un elenco per almeno una delle seguenti categorie di prodotti di origine animale:
i)
prodotti a base di carne;
ii)
prodotti lattiero-caseari o prodotti a base di colostro;
iii)
prodotti della pesca;
iv)
ovoprodotti;
b)
che lo stabilimento che produce i prodotti composti rispetta norme igieniche riconosciute come equivalenti a quelle prescritte dal regolamento (CE) n. 852/2004;
c)
che il prodotto composto non necessita di conservazione o trasporto a temperatura controllata;
d)
che i prodotti trasformati di origine animale contenuti nel prodotto composto sono originari di paesi terzi o loro regioni autorizzati a esportare da o verso l'Unione ciascuno dei prodotti trasformati di origine animale, e provengono da stabilimenti inclusi negli elenchi;
e)
che i prodotti trasformati di origine animale impiegati nel prodotto composto sono stati sottoposti almeno al trattamento previsto per tali prodotti a norma della decisione 2007/777/CE della Commissione e del regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, con una breve descrizione di eventuali processi cui il prodotto è stato sottoposto e delle temperature applicate.
Storico versioni
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