Art. 9
Inviti a presentare proposte
In vigore dal 26 feb 2019
Inviti a presentare proposte
1. I promotori dei progetti sono invitati a presentare domanda per il sostegno del fondo per l'innovazione tramite inviti aperti a presentare proposte pubblicati dalla Commissione.
Prima di adottare la decisione concernente la pubblicazione di un invito a presentare proposte, la Commissione consulta gli Stati membri in relazione al progetto di decisione.
2. La decisione della Commissione concernente la pubblicazione dell'invito a presentare proposte contiene almeno quanto segue:
a)
l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'invito;
b)
l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto;
c)
i tipi di progetti o settori mirati;
d)
una descrizione della procedura di presentazione delle domande ed un elenco dettagliato delle informazioni e della documentazione da presentare in ciascuna fase della procedura di presentazione delle domande;
e)
informazioni dettagliate sulla procedura di selezione, compresa la metodologia di valutazione e classificazione;
f)
nel caso siano applicate procedure specifiche di presentazione delle domande e di selezione a norma dell', paragrafo 4, e dell', paragrafo 6, per progetti su piccola scala, le regole di tali procedure specifiche;
g)
ove la Commissione riservi ai progetti su piccola scala una parte dell'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'invito, l'ammontare di tale parte;
h)
ove siano applicati ulteriori criteri di selezione volti a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione a norma dell', paragrafo 2, l'indicazione di detti criteri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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