Art. 11

Criteri di selezione

In vigore dal 26 feb 2019
Criteri di selezione 1.   La selezione dei progetti per il sostegno del fondo per l'innovazione si basa sui seguenti criteri: a) efficacia in termini di potenziale di prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra, ove applicabile, rispetto ai parametri di riferimento di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE; b) livello di innovazione dei progetti rispetto allo stato dell'arte; c) maturità dei progetti in termini di pianificazione, modello di business, struttura finanziaria e giuridica e possibilità di raggiungere la chiusura finanziaria entro un periodo di tempo predefinito non superiore a quattro anni dalla decisione di assegnazione; d) potenziale tecnico e di mercato di una vasta applicazione e riproducibilità o di futuri abbattimenti dei costi; e) efficienza a livello dei costi pertinenti del progetto, dedotto qualsiasi contributo del promotore del progetto a tali costi, divisi per la quantità complessiva di emissioni di gas a effetto serra che si prevede di evitare, di energia che si prevede di produrre o stoccare o di CO2 che si prevede di stoccare nei primi 10 anni di funzionamento. 2.   Ai fini della selezione dei progetti possono essere applicati ulteriori criteri volti a conseguire una distribuzione geograficamente equilibrata del sostegno del fondo per l'innovazione.
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Criteri di selezione (Art. 11 Regolamento (UE) 2019/856) — Testo vigente | Portale Normativo