Art. 13
Assistenza allo sviluppo del progetto
In vigore dal 26 feb 2019
Assistenza allo sviluppo del progetto
1. La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell', paragrafo 2, lettera c), stabilisce l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto.
2. L'assistenza allo sviluppo del progetto è attribuita dalla Commissione o dall'organo esecutivo a norma dell', paragrafo 2, sotto forma di sovvenzione.
3. Le seguenti attività possono essere finanziate sotto forma di assistenza per lo sviluppo del progetto:
a)
miglioramento e sviluppo della documentazione progettuale, o di componenti dell'architettura progettuale, allo scopo di garantire la sufficiente maturità del progetto;
b)
valutazione della fattibilità del progetto, compresi studi tecnici ed economici;
c)
consulenza sulla struttura finanziaria e giuridica del progetto;
d)
sviluppo delle capacità del promotore del progetto.
4. Ai fini dell'assistenza per lo sviluppo del progetto i costi pertinenti sono tutti i costi associati allo sviluppo del progetto. Il fondo per l'innovazione può finanziare fino al 100 % dei costi pertinenti.
Storico versioni
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