Art. 13

Assistenza allo sviluppo del progetto

In vigore dal 26 feb 2019
Assistenza allo sviluppo del progetto 1.   La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell', paragrafo 2, lettera c), stabilisce l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto. 2.   L'assistenza allo sviluppo del progetto è attribuita dalla Commissione o dall'organo esecutivo a norma dell', paragrafo 2, sotto forma di sovvenzione. 3.   Le seguenti attività possono essere finanziate sotto forma di assistenza per lo sviluppo del progetto: a) miglioramento e sviluppo della documentazione progettuale, o di componenti dell'architettura progettuale, allo scopo di garantire la sufficiente maturità del progetto; b) valutazione della fattibilità del progetto, compresi studi tecnici ed economici; c) consulenza sulla struttura finanziaria e giuridica del progetto; d) sviluppo delle capacità del promotore del progetto. 4.   Ai fini dell'assistenza per lo sviluppo del progetto i costi pertinenti sono tutti i costi associati allo sviluppo del progetto. Il fondo per l'innovazione può finanziare fino al 100 % dei costi pertinenti.
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Assistenza allo sviluppo del progetto (Art. 13 Regolamento (UE) 2019/856) — Testo vigente | Portale Normativo