Art. 13 · Assistenza allo sviluppo del progetto

Art. 13

Assistenza allo sviluppo del progetto

In vigore dal 26 feb 2019
Assistenza allo sviluppo del progetto 1.   La Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell', paragrafo 2, lettera c), stabilisce l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto. 2.   L'assistenza allo sviluppo del progetto è attribuita dalla Commissione o dall'organo esecutivo a norma dell', paragrafo 2, sotto forma di sovvenzione. 3.   Le seguenti attività possono essere finanziate sotto forma di assistenza per lo sviluppo del progetto: a) miglioramento e sviluppo della documentazione progettuale, o di componenti dell'architettura progettuale, allo scopo di garantire la sufficiente maturità del progetto; b) valutazione della fattibilità del progetto, compresi studi tecnici ed economici; c) consulenza sulla struttura finanziaria e giuridica del progetto; d) sviluppo delle capacità del promotore del progetto. 4.   Ai fini dell'assistenza per lo sviluppo del progetto i costi pertinenti sono tutti i costi associati allo sviluppo del progetto. Il fondo per l'innovazione può finanziare fino al 100 % dei costi pertinenti.
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