Art. 21

Ruolo degli Stati membri

In vigore dal 26 feb 2019
Ruolo degli Stati membri 1.   Nell'attuazione del fondo per l'innovazione la Commissione consulta gli Stati membri ed è assistita da essi. 2.   Gli Stati membri sono consultati in merito ai seguenti aspetti: a) l'elenco dei progetti preselezionati, compreso l'elenco di riserva, e l'elenco dei progetti proposti per l'assistenza allo sviluppo del progetto a norma dell', paragrafo 2, prima dell'assegnazione del sostegno; b) i progetti di decisioni della Commissione di cui all', paragrafo 1, all', paragrafo 2, e all', paragrafo 1; c) l'importo massimo del sostegno del fondo per l'innovazione da rendere disponibile per l'assistenza allo sviluppo del progetto. 3.   Ove richiesto dalla Commissione, gli Stati membri forniscono consulenza e assistono la Commissione: a) nel delineare gli orientamenti generali del fondo per l'innovazione; b) nell'affrontare problemi esistenti o emergenti in relazione all'attuazione dei progetti; c) nell'affrontare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione dei progetti. 4.   La Commissione riferisce agli Stati membri sull'andamento dell'attuazione del presente regolamento, in particolare sull'attuazione delle decisioni di assegnazione di cui all', paragrafo 5.
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