Art. 12
Procedura di selezione
In vigore dal 26 feb 2019
Procedura di selezione
1. Sulla base delle domande pervenute nella fase della manifestazione di interesse, l'organo esecutivo valuta l'ammissibilità di ciascun progetto a norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. L'organo esecutivo procede quindi alla selezione dei progetti ammissibili a norma dei paragrafi 2 e 3.
2. Sulla base delle domande pervenute nella fase della manifestazione di interesse, l'organo esecutivo predispone un elenco dei progetti che soddisfano i criteri di selezione di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) e c), e invita i relativi promotori a presentare una domanda completa.
Ove concluda che il progetto soddisfa i criteri di selezione di cui all', paragrafo 1, lettere a) e b), ma non il criterio di cui alla medesima disposizione, lettera c), l'organo esecutivo valuta se il progetto abbia il potenziale di soddisfare tutti i criteri di selezione qualora sia ulteriormente sviluppato. Se il progetto presenta tale potenziale, l'organo esecutivo può assegnare al progetto assistenza per lo sviluppo oppure, ove tale compito sia svolto dalla Commissione, può proporre alla Commissione di assegnare tale assistenza al progetto.
3. Sulla base della domanda completa pervenuta a norma del paragrafo 2 l'organo esecutivo procede alla valutazione e alla classificazione dei progetti sulla base di tutti i criteri di selezione di cui all'. Ai fini della valutazione l'organo esecutivo raffronta i progetti sia con altri progetti nello stesso settore sia con progetti in altri settori e predispone un elenco dei progetti preselezionati.
4. L'elenco dei progetti preselezionati di cui al paragrafo 3 e, ove applicabile, la proposta di cui al paragrafo 2, secondo comma, sono comunicati alla Commissione e comprendono almeno quanto segue:
a)
una conferma del rispetto dei criteri di ammissibilità e selezione;
b)
dettagli sulla valutazione e classificazione dei progetti;
c)
i costi complessivi dei progetti e i costi pertinenti di cui all', in euro;
d)
l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione richiesto, in euro,
e)
la quantità prevista di emissioni di gas a effetto serra evitate;
f)
la quantità prevista di energia prodotta o stoccata;
g)
la quantità prevista di CO2 stoccato;
h)
informazioni sulla forma giuridica del sostegno del fondo per l'innovazione richiesta dal promotore del progetto.
5. Sulla base di quanto comunicato a norma del paragrafo 4, la Commissione, dopo aver consultato gli Stati membri a norma dell', paragrafo 2, adotta la decisione di assegnazione che indica il sostegno assegnato ai progetti selezionati e, ove opportuno, predispone un elenco di riserva.
6. È possibile applicare una specifica procedura di selezione per i progetti su piccola scala.
Storico versioni
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