Art. 10

Procedura di presentazione delle domande

In vigore dal 26 feb 2019
Procedura di presentazione delle domande 1.   L'organo esecutivo raccoglie le domande e organizza la relativa procedura di presentazione in due fasi successive: a) la manifestazione di interesse; b) la domanda completa. 2.   Nella fase della manifestazione di interesse il promotore del progetto è tenuto a presentare una descrizione delle caratteristiche chiave del progetto in linea con i requisiti stabiliti nel relativo invito a presentare proposte, compresa una descrizione dell'efficacia, del livello di innovazione e della maturità del progetto a norma dell', paragrafo 1, lettere a), b) e c). 3.   Nella fase di presentazione della domanda completa il promotore del progetto è tenuto a presentare una descrizione dettagliata del progetto e tutta la documentazione giustificativa, compreso il piano di condivisione delle conoscenze. 4.   È possibile applicare una procedura semplificata di presentazione delle domande per i progetti su piccola scala.
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Procedura di presentazione delle domande (Art. 10 Regolamento (UE) 2019/856) — Testo vigente | Portale Normativo