Art. 10
Procedura di presentazione delle domande
In vigore dal 26 feb 2019
Procedura di presentazione delle domande
1. L'organo esecutivo raccoglie le domande e organizza la relativa procedura di presentazione in due fasi successive:
a)
la manifestazione di interesse;
b)
la domanda completa.
2. Nella fase della manifestazione di interesse il promotore del progetto è tenuto a presentare una descrizione delle caratteristiche chiave del progetto in linea con i requisiti stabiliti nel relativo invito a presentare proposte, compresa una descrizione dell'efficacia, del livello di innovazione e della maturità del progetto a norma dell', paragrafo 1, lettere a), b) e c).
3. Nella fase di presentazione della domanda completa il promotore del progetto è tenuto a presentare una descrizione dettagliata del progetto e tutta la documentazione giustificativa, compreso il piano di condivisione delle conoscenze.
4. È possibile applicare una procedura semplificata di presentazione delle domande per i progetti su piccola scala.
Storico versioni
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