Art. 8

Disposizioni particolari in materia di recuperi

In vigore dal 26 feb 2019
Disposizioni particolari in materia di recuperi 1.   L'importo del sostegno del fondo per l'innovazione erogato a norma dell', paragrafo 5, successivamente alla chiusura finanziaria è subordinato alla prevenzione di emissioni di gas a effetto serra accertata sulla base di relazioni annuali trasmesse dal promotore del progetto per un periodo che va da 3 a 10 anni dall'entrata in esercizio. La relazione annuale finale presentata dal promotore del progetto comprende la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra evitate durante l'intero periodo di riferimento. 2.   Ove la quantità totale di emissioni di gas a effetto serra evitate durante l'intero periodo di riferimento sia inferiore al 75 % della quantità totale di emissioni di gas a effetto serra che si prevedeva di evitare, l'importo versato o da versare al promotore del progetto a norma dell', paragrafo 5, è recuperato o ridotto in misura proporzionale. 3.   Ove il progetto non entri in esercizio entro il termine prestabilito o il promotore del progetto non sia in grado di comprovare un'effettiva prevenzione delle emissioni di gas a effetto serra, l'importo versato successivamente alla chiusura finanziaria a norma dell', paragrafo 5, è recuperato integralmente. 4.   Nel caso in cui si verifichino le situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 a causa di circostanze straordinarie che sfuggono al controllo del promotore del progetto e questi dimostri il potenziale del progetto di prevenire le emissioni di gas a effetto serra in misura superiore alla quantità indicata nella relazione, o il promotore del progetto dimostri che il progetto può ottenere benefici significativi in termini di innovazione a basse emissioni di carbonio, la Commissione può decidere di non applicare i meccanismi di recupero di cui ai paragrafi 2 e 3. 5.   La ragione del recupero e le procedure di recupero sono precisate ulteriormente nella documentazione contrattuale. 6.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 lasciano impregiudicate le disposizioni generali in materia di recuperi di cui all'.
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