Art. 7

Disposizioni generali in materia di recuperi

In vigore dal 26 feb 2019
Disposizioni generali in materia di recuperi 1.   La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari del fondo per l'innovazione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   I recuperi sono effettuati conformemente al regolamento finanziario. 3.   Le ragioni del recupero e le procedure di recupero sono precisate ulteriormente nella documentazione contrattuale.
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