Art. 6
Erogazione delle sovvenzioni
In vigore dal 26 feb 2019
Erogazione delle sovvenzioni
1. Il sostegno del fondo per l'innovazione, ove fornito sotto forma di sovvenzione, è erogato al raggiungimento di tappe principali prestabilite.
2. Per tutti i progetti le tappe di cui al paragrafo 1 sono basate sul ciclo di sviluppo del progetto e sono almeno le seguenti:
a)
chiusura finanziaria;
b)
entrata in esercizio.
3. Alla luce della tecnologia impiegata e delle circostanze specifiche del settore o dei settori in cui essa è impiegata, nei documenti contrattuali possono essere stabilite ulteriori tappe specifiche.
4. Fino al 40 % dell'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione a favore di un determinato progetto, compresa l'assistenza per lo sviluppo, è erogato alla chiusura finanziaria oppure al raggiungimento di una specifica tappa che precede la chiusura finanziaria, ove sia stata stabilita a norma del paragrafo 3.
5. Nella misura in cui l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione a favore di un determinato progetto non sia stato erogato a norma del paragrafo 4, l'erogazione avviene successivamente alla chiusura finanziaria. Il sostegno può essere erogato parzialmente prima dell'entrata in esercizio e in frazioni annue dopo l'entrata in esercizio.
6. Ai fini dei paragrafi 4 e 5 l'importo totale del sostegno del fondo per l'innovazione fornito ad un determinato progetto comprende l'importo del sostegno del fondo per l'innovazione fornito a detto progetto sotto forma di assistenza allo sviluppo dello stesso a norma dell'.
Storico versioni
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