Art. 5
Costi pertinenti
In vigore dal 26 feb 2019
Costi pertinenti
1. Ai fini dell'articolo 10 bis, paragrafo 8, terzo comma, quarta frase, della direttiva 2003/87/CE, i costi pertinenti sono i costi supplementari sostenuti dal promotore del progetto in conseguenza dell'applicazione della tecnologia innovativa per la riduzione o prevenzione di emissioni di gas a effetto serra. I costi pertinenti sono calcolati come la differenza tra la miglior stima della spesa complessiva in conto capitale, del valore attuale netto dei costi operativi e degli utili nei 10 anni dall'entrata in esercizio del progetto e il risultato dello stesso calcolo per una produzione convenzionale avente la medesima capacità in termini di produzione effettiva del prodotto finale in questione.
Qualora la produzione convenzionale di cui al primo comma non esista, i costi pertinenti sono la miglior stima della spesa complessiva in conto capitale e del valore attuale netto dei costi operativi e degli utili nei 10 anni dall'entrata in esercizio del progetto.
2. I costi pertinenti di un progetto su piccola scala sono la spesa complessiva in conto capitale del progetto.
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