Art. 3
Obiettivi operativi
In vigore dal 26 feb 2019
Obiettivi operativi
Il fondo per l'innovazione persegue i seguenti obiettivi operativi:
a)
sostenere progetti dimostrativi di tecnologie, processi o prodotti altamente innovativi, che siano sufficientemente maturi e presentino un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
b)
offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze di mercato e ai profili di rischio dei progetti ammissibili, attraendo nel contempo risorse pubbliche e private aggiuntive;
c)
provvedere a che le sue entrate siano gestite in conformità con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE.
Storico versioni
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