Art. 3 · Obiettivi operativi

Art. 3

Obiettivi operativi

In vigore dal 26 feb 2019
Obiettivi operativi Il fondo per l'innovazione persegue i seguenti obiettivi operativi: a) sostenere progetti dimostrativi di tecnologie, processi o prodotti altamente innovativi, che siano sufficientemente maturi e presentino un elevato potenziale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; b) offrire un sostegno finanziario adeguato alle esigenze di mercato e ai profili di rischio dei progetti ammissibili, attraendo nel contempo risorse pubbliche e private aggiuntive; c) provvedere a che le sue entrate siano gestite in conformità con gli obiettivi della direttiva 2003/87/CE.
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