Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 feb 2019
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1)   «chiusura finanziaria»: il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati sottoscritti tutti gli accordi progettuali e di finanziamento e sono state soddisfatte tutte le condizioni in essi previste; 2)   «entrata in esercizio»: il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati testati tutti gli elementi e i sistemi richiesti per funzionamento del progetto e sono state avviate attività che determinano la prevenzione effettiva di emissioni di gas a effetto serra; 3)   «progetto su piccola scala»: un progetto la cui spesa complessiva in conto capitale non supera 7 500 000 EUR.
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Definizioni (Art. 2 Regolamento (UE) 2019/856) — Testo vigente | Portale Normativo