Art. 2
Definizioni
In vigore dal 26 feb 2019
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1) «chiusura finanziaria»: il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati sottoscritti tutti gli accordi progettuali e di finanziamento e sono state soddisfatte tutte le condizioni in essi previste;
2) «entrata in esercizio»: il momento nel ciclo di sviluppo del progetto in cui sono stati testati tutti gli elementi e i sistemi richiesti per funzionamento del progetto e sono state avviate attività che determinano la prevenzione effettiva di emissioni di gas a effetto serra;
3) «progetto su piccola scala»: un progetto la cui spesa complessiva in conto capitale non supera 7 500 000 EUR.
Storico versioni
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Proeli:reg_del:2019:856:oj#art-2