Art. 7
Disposizioni generali in materia di recuperi
In vigore dal 26 feb 2019
Disposizioni generali in materia di recuperi
1. La Commissione adotta provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle attività finanziate a norma del presente regolamento, gli interessi finanziari del fondo per l'innovazione siano tutelati mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente versate e, se del caso, sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.
2. I recuperi sono effettuati conformemente al regolamento finanziario.
3. Le ragioni del recupero e le procedure di recupero sono precisate ulteriormente nella documentazione contrattuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2019:856:oj#art-7