Art. 23
Monitoraggio e rendicontazione
In vigore dal 26 feb 2019
Monitoraggio e rendicontazione
1. L'organo esecutivo monitora il funzionamento del fondo per l'innovazione, compresi gli importi del relativo sostegno erogato.
2. Affinché i dati per il monitoraggio di cui al paragrafo 1 e i relativi esiti siano raccolti in modo efficace, efficiente e puntuale, possono essere imposti ai promotori dei progetti requisiti di rendicontazione proporzionati. Le relazioni dei promotori dei progetti comprendono le informazioni sulle azioni di condivisione delle conoscenze intraprese ai sensi dell'.
3. L'organo esecutivo riferisce periodicamente alla Commissione sullo svolgimento delle mansioni assegnategli.
4. L'organo esecutivo riferisce alla Commissione sull'intero ciclo di erogazione del sostegno, informandola in particolare in merito all'organizzazione degli inviti a presentare proposte e alla firma dei contratti con i promotori dei progetti.
5. Successivamente a ciascun invito a presentare proposte la Commissione riferisce agli Stati membri sulla relativa attuazione.
6. La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento dell'attuazione del fondo per l'innovazione.
7. Gli organi esecutivi diversi dalle agenzie esecutive e i soggetti cui è stata delegata la gestione delle entrate del fondo per l'innovazione a norma dell', paragrafo 3, trasmettono alla Commissione quanto segue:
a)
entro il 15 febbraio, i rendiconti finanziari non sottoposti ad audit relativi all'esercizio precedente, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, in relazione alle attività ad essi delegate;
b)
entro il 15 marzo dell'anno di trasmissione dei rendiconti finanziari non sottoposti ad audit, i rendiconti finanziari sottoposti ad audit relativi all'esercizio precedente, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, in relazione alle attività ad essi delegate.
La Commissione predispone i conti annuali del fondo per l'innovazione per ciascun esercizio, che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre, sulla base dei rendiconti finanziari forniti a norma del primo comma. Detti conti sono sottoposti a un audit esterno indipendente.
I rendiconti finanziari e i conti previsti nel presente paragrafo sono compilati nel rispetto delle norme contabili di cui all'articolo 80 del regolamento finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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