Art. 27

Comunicazione, condivisione delle conoscenze e pubblicità

In vigore dal 26 feb 2019
Comunicazione, condivisione delle conoscenze e pubblicità 1.   I promotori dei progetti pubblicano sui propri siti web, in modo proattivo e sistematico, informazioni relative ai progetti finanziati a norma del presente regolamento. Tali informazioni comprendono un riferimento esplicito al sostegno ricevuto dal fondo per l'innovazione. 2.   I promotori dei progetti provvedono a divulgare a molteplici platee, in particolare i media e il grande pubblico, informazioni coerenti, efficaci e mirate sul sostegno ricevuto dal fondo per l'innovazione. 3.   Il logo del fondo per l'innovazione o altri elementi promozionali richiesti nella documentazione contrattuale sono utilizzati per tutte le attività di comunicazione e condivisione delle conoscenze e compaiono su bacheche collocate in punti strategici visibili al pubblico. 4.   I promotori dei progetti forniscono, nel piano di condivisione delle conoscenze trasmesso a norma dell', paragrafo 3, informazioni dettagliate sulle azioni programmate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. 5.   L'organo esecutivo svolge attività di informazione, comunicazione e promozione relative al sostegno del fondo per l'innovazione e agli esiti conseguiti. L'organo esecutivo organizza seminari o workshop specifici o, ove appropriato, altri tipi di attività per facilitare lo scambio di esperienze, conoscenze e migliori pratiche relative alla progettazione, elaborazione e attuazione di progetti nonché all'efficacia del finanziamento fornito nell'ambito dell'assistenza per lo sviluppo dei progetti.
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Comunicazione, condivisione delle conoscenze e pubblicità (Art. 27 Regolamento (UE) 2019/856) — Testo vigente | Portale Normativo